RATEIZZAZIONE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Per le sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni al Codice Della Strada i cui proventi sono di competenza comunale, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione è possibile chiedere la rateizzazione delle sanzioni alle condizioni e nei termini sotto indicati. I criteri per la rateazione saranno i seguenti:
- somma minima rateizzabile superiore ad € 200;
- l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100;
- sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, viene disposta la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera € 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera € 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera € 5.000;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;